Statuto

ARCIERI DI YR - Associazione Sportiva Dilettantistica

 
STATUTO
COSTITUZIONE E SCOPI

ARTICOLO 1
E’ costituita la Compagnia di Tiro con l’Arco denominata “Arcieri di Yr associazione sportiva dilettantistica”, associazione sportiva con sede a Zola Predosa (Bologna) via Masini n. 45.
La società è apolitica, aconfessionale e non ha finalità di lucro diretto e indiretto.

ARTICOLO 2
Lo scopo dell’associazione “Arcieri di Yr” è di fornire ai suoi membri:
   1)  Istruzione ed addestramento al tiro con l’arco in genere e nella sua specialità conosciuta come “tiro venatorio” ed “istintivo”;
   2)  Partecipare ed organizzare manifestazioni di carattere dimostrativo ed agonistico a livello locale e nazionale nel rispetto delle vigenti norme in materia sportiva;
   3)  Organizzare, patrocinare ed incentivare tutto ciò che può servire alla formazione culturale, storica e filosofica dell’arciere, con particolare attenzione verso le   discipline “perdute” dell’arco e delle altre armi antiche, patrimonio della tradizione passata, nonchè farsi tramite culturale tra le istituzioni aventi comune scopo;
   4)  Curare l’organizzazione di corsi elementari ed avanzati di tiro con l’arco, manifestazioni e gare, seminari, stage e conferenze, nelle quali saranno impegnati i suoi membri al fine di raccogliere fondi necessari ed utili per conseguire lo scopo.

ESERCIZI SOCIALI

ARTICOLO 3
Gli esercizi sociali avranno durata di 12 mesi con inizio il 1 gennaio di ogni anno e chiusura il 31 dicembre; entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio dovrà essere redatto il bilancio d’esercizio o rendiconto finanziario a cura del Consiglio Direttivo e sottoposto entro gli stessi termini all’approvazione dell’assemblea dei soci.
L’esercizio della attività arcieristica avrà inizio il 1 novembre e terminerà il 31 ottobre dell’anno successivo.

SOCI

ARTICOLO 4
Sono previste le seguenti categorie di soci:
    a)  Soci fondatori (i quali hanno provveduto alla costituzione);
    b)  Soci ordinari (età minima 18 anni);
    c)  Soci scout (età compresa fra 13 e 17 anni);
    d)  Soci cuccioli (età massima 12 anni);
    e)  Soci familiari;
    f)  Soci Onorari.

ARTICOLO 5
Obblighi e diritti dei Soci

L’ammissione del socio all’associazione potrà avvenire:
   a)  Dopo la frequenza del corso di tiro con l’arco di base;
   b)  A seguito di presentazione del diploma di compimento del corso effettuato presso diversa Società affiliata alla federazione;
   c)  Dietro la presentazione di almeno un altro socio, previo esame da parte del responsabile all’istruzione del gruppo.
Il socio è tenuto al pagamento della quota annuale di affiliazione, determinata per ciascuna classe di soci.
Tale quota da diritto alla partecipazione alle attività di allenamento ed all’uso delle strutture comuni.
La quota sociale è ad personam e non può, in alcun caso, essere oggetto di trasferimento per atti “inter vivos” o “mortis causa”
E’ dovere di tutti i soci operare per una migliore conoscenza del tiro con l’arco e fornire assistenza e consigli a chi intende avvicinarsi ad esso.
I soci sono tenuti a rispettare le regole di civile comportamento, rispettare i campi di tiro e le attrezzature.
I soci sono inoltre tenuti al rispetto assoluto delle norme di sicurezza in materia di tiro con l’arco.
Chiunque arrechi danni alle attrezzature o agli impianti non imputabili alla normale usura è tenuto a rifondere i danni stessi al gruppo.

ARTICOLO 6
La qualifica di socio si perde:
   1)  Per morosità: qualora il socio non abbia provveduto al pagamento della quota sociale nei termini e nelle modalità previste dal regolamento. La morosità deve essere dichiarata dal Consiglio Direttivo e questo fatto non esonera il socio moroso dal pagamento della quota sociale;
   2)  Per espulsione: l’espulsione viene decretata dal Consiglio Direttivo per gravi motivi.

ORGANI SOCIALI

ARTICOLO 7
Gli organi sociali dell’associazione sono:
·           L’assemblea dei Soci
·           Il Consiglio Direttivo
·           Il Presidente

ASSEMBLEA

ARTICOLO 8
L’assemblea Ordinaria è composta dai soci Fondatori, Ordinari e Familiari in regola con il pagamento delle quote sociali. Ogni socio di cui sopra ha diritto ad un voto; in caso di sua assenza o impedimento il socio potrà farsi rappresentare per delega da un terzo anche socio; in quest’ultimo caso ciascun socio non può essere portatore di una delega.
La convocazione avviene per lettera da inviare almeno sette giorni prima della data stabilita; l’assemblea può inoltre essere convocata in via straordinaria a richiesta motivata da parte di 1/3 dei soci aventi diritto al voto.
In sede ordinaria l’Assemblea delibera sui seguenti argomenti:
    a)   Nomina degli organi direttivi;
    b)   Nomina del Presidente;
    c)   Approvazione della relazione di fine anno del Presidente;
    d)   Approvazione del rendiconto finanziario;

In sede straordinaria l’Assemblea delibera:
    e)   Le modifiche allo statuto;
    f)   Lo scioglimento dell’associazione;
    g)   Gli argomenti particolari proposti dai soci o dal Consiglio Direttivo nella ipotesi di convocazione a richiesta.

L’Assemblea ordinaria si intende validamente costituita e deliberante quando sono presenti almeno la metà più uno dei soci aventi diritto al voto o rappresentati per delega, in prima convocazione, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.
In sede straordinaria l’Assemblea si intende validamente costituita e deliberante in prima convocazione qualora siano presenti il 75% dei soci aventi diritto o rappresentati per delega, o in seconda convocazione con il 50% dei soci aventi diritto o rappresentati per delega. Tra la prima e la seconda convocazione deve passare almeno un giorno.
L’assemblea ordinaria delibera con la maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati per delega; l’assemblea straordinaria delibera con la maggioranza di almeno due terzi dei soci presenti o rappresentati per delega, eccezion fatta per la delibera di scioglimento dell’associazione la quale deve essere votata, sia in prima che seconda convocazione, dalla maggioranza di tutti gli associati.
Hanno diritto di parola e di voto i soci fondatori e i soci ordinari, i soci onorari hanno diritto di parola ma sono esclusi dal voto.
Il voto si esprime per alzata di mano o, a richiesta di almeno un socio, per scrutinio segreto.

CONSIGLIO DIRETTIVO

ARTICOLO 9
Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri variabile da 3 a 9; il Consiglio Direttivo viene eletto la prima volta all’atto della costituzione dell’associazione e successivamente dall’Assemblea dei soci, dura in carica 3 esercizi ed i membri sono rieleggibili senza limitazioni.
Il Presidente viene eletto dell’assemblea dei soci.
Il Consiglio Direttivo provvederà a nominare al suo interno il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ARTICOLO 10
Il Consiglio Direttivo ha il compito:
    a)   Di curare il conseguimento degli scopi statutari;
    b)   Di attendere all’amministrazione sociale;
    c)   Di curare l’osservanza delle norme statutarie e regolamentarie, di comminare eventuali sanzioni disciplinari;
    d)   Di sottoporre all’assemblea i rendiconti di gestione e preventivi e consuntivi;
    e)   Di indire manifestazioni per il conseguimento degli scopi statutari;
    f)   Di deliberare su accordi e convenzioni che dovessero essere stipulati dalla Federazione;
    g)   Di dare esecuzione delle delibere assembleari;
    h)   Di distribuire incarichi e nominare commissioni per lo svolgimento di particolari mansioni;
    i)   Di adempiere a tutte le attribuzioni riguardanti il funzionamento della compagnia che dal presente statuto non siano riservate alla competenza di altri organi.

Nell’ambito dell’amministrazione il Consiglio Direttivo potrà:
    1)   Stipulare e risolvere qualsiasi contratto relativo alla gestione ordinaria e straordinaria dell’associazione, contratti di locazione di immobili, acquistare, vendere e permutare, importare ed esportare attrezzature e prodotti;
    2)   Esigere e riscuotere qualunque somma, a qualsiasi titolo e per qualunque ragione dovuta al gruppo, rilasciando le ricevute e quietanze relative in acconto o saldo;
    3)   Effettuare qualsiasi operazione bancaria e stipulare aperture di conto corrente presso qualsiasi banca o altro istituto di credito, stipulare inoltre aperture di credito, anticipazioni bancarie, sconti, fidi bancari, mutui e finanziamenti determinandone termini e condizioni;
    4)   Definire contratti con Società ed istituti di assicurazioni, firmando le relative polizze con facoltà di svolger qualsiasi pratica inerente, e di addivenire in caso di sinistro a liquidazione di danni o indennità;
    5)   Rappresentare l’associazione nei confronti della FIARC, pubblica amministrazione, enti locali e camere di commercio, e presso qualsiasi ente pubblico e/o privato, associazioni, istituti, persone fisiche e/o giuridiche.
Il Consiglio Direttivo potrà delegare tutti o parte dei propri poteri al Presidente nonchè potrà nominare mandatari e procuratori speciali per determinati atti e categorie di atti nell’ambito dei poteri che gli sono stati concessi.

ARTICOLO 11
Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta ogni tre mesi e quando sia ritenuto necessario dal Presidente o ne sia fatta esplicita richiesta da almeno 2 consiglieri.
La convocazione del Consiglio Direttivo non è vincolata da particolari norme purché tutti i consiglieri vengano informati per tempo della convocazione.

ARTICOLO 12
Le deliberazioni del Consiglio Direttivo vengono prese a maggioranza dei voti.
La votazione può avvenire per appello nominale o a scrutinio segreto qualora ne venga fatta richiesta da un membro del consiglio. Le riunioni del Consiglio saranno valide allorché intervengano almeno più della metà del numero dei consiglieri in carica, oltre al Presidente.

POTERI DI RAPPRESENTANZA

ARTICOLO 13
I poteri di firma e la rappresentanza dell’associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente il quale agisce in esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo; il Presidente potrà delegare ai Consiglieri il potere di firma e di rappresentanza.

DISCIPLINA

ARTICOLO 14
Tutti i soci sono tenuti ad osservare le norme del presente statuto, le disposizioni dell’assemblea e del Consiglio Direttivo, le regole dell’onore e del decoro sportivo. Contro gli inadempimenti potranno essere adottate sanzioni disciplinari L’organo competente a giudicare le violazioni di cui sopra è il Consiglio Direttivo.
Le decisioni del consiglio Direttivo dovranno essere prese dopo esperita istruttoria, messe a verbale, motivate e comunicate per iscritto agli interessati.
I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati sono i seguenti:
    a)   Censura: per violazioni di modesta gravità – consiste in un rimprovero ufficiale;
    b)   Sospensione: viene applicata in caso di gravi trasgressioni e la sua durata è commisurata alla gravità del fatto. In tale periodo il Socio non potrà esercitare i propri diritti in seno alla Compagnia;
    c)   Espulsione: viene adottata solo in caso di gravissima trasgressione e consiste nell’esclusione a vita del socio dalla Compagnia.

PATRIMONIO

ARTICOLO 15
Il patrimonio dell’associazione è costituito:
    a)   Da beni mobili ed immobili;
    b)   Da eventuali attività di gestione;
    c)   Dai contributi straordinari versati dai soci;
    d)   Da qualsiasi altro provento pervenuto a qualsiasi titolo.
Eventuali avanzi di gestione, fondi o riserve non possono essere attribuiti ai soci, bensì destinati ad un utilizzo sociale nell’esercizio successivo.
In caso di scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo dovrà essere devoluto a fini di utilità sociale.

NORME DI RINVIO

ARTICOLO 16
Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si fa riferimento alle norme statutarie federali e alle norme giuridiche in materia di associazioni sportive senza finalità di lucro.

Caccia con l'arco

Stefano Benini  

FIARCFITARCOIFAA

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